Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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T.U. 13/01/2006

Art. 240 (Accordo bonario) (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 31 bis, l. n. 109 del 1994; art. 149, d.p.r. n. 554 del 1999) 1 Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo. 2 Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l’importo di cui al comma 1. 3 Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata. 4 Il responsabile del procedimento valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore. 5 Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di accordo bonario. 6 Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni da detto ricevimento. 7 La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 8 La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell’art. 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell’articolo 241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all’accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell’ambito dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell’organico. 9 In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. 10 Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima del 50% dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al d.m. 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate. 11 Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell’atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni. 12 Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari. 13 Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12. 1 Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento, nei casi di cui ai commi 5 e 6, è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono. 2 Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12. 3 In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario, di cui al comma 12 e al comma 13, può farsi luogo ad arbitrato. 4 Dell’accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti. 5 L’accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione. 6 Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’accordo. 7 Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo bonario. 8 Qualora siano decorsi i termini di cui all’articolo 141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l’avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente

articolo. 9 Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di contestazioni dell’esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l’importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell’importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell’esecuzione del contratto. Relazione all’articolo 240 Vengono recepite le norme vigenti in tema di accordo bonario, sono aggiunte alcune norme razionalizzatici, necessarie in quanto in tema di accordo bonario la l. n. 166 del 2002 aveva novellato l’art. 31 bis, l. n. 109 del 1994, ma il regolamento Merloni non era stato adeguato alle modifiche legislative. All’ultimo comma la disciplina viene estesa, nei limiti della compatibilità, ai T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. servizi e alle forniture. Il comma 6 riproduce norma contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 31 bis, comma 1, l. n. 109/1994.

Art. 241 (Arbitrato) (art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 32, l. n. 109 del 1994; artt. 150 – 151, d.p.r. n. 554 del 1999; art. 6, comma 2, l. n. 205 del 2000; d.m. 2 dicembre 2000, n. 398; art. 12, d.lgs. n. 190 del 2002; art. 5, commi 16 sexies e 16 septies, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella l. 14 maggio 2005, n. 80; art. 1, co. 70 e 71, l. n. 266/2005) 1 Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall’articolo 240, possono essere deferite ad arbitri. 2 Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. 3 Il collegio arbitrale è composto da tre membri. 4 Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce. 5 Il Presidente del collegio arbitrale, è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce. 6 In aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull’oggetto delle controversie stesse. 7 Presso l’Autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall’articolo 242. 8 Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. 9 Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici. 10 Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai fini della esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile. 11 All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all’Autorità. 12 Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo. 13 Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per gli ausiliari del magistrato. 14 Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro. 15 In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell’albo di cui all’articolo 242. Relazione all’articolo 241 Nel presente articolo sono state unificate le discipline in tema di arbitrato contenute nell’art. 32, l. n. 109 del 1994, nel testo novellato dalla l. n. 80 del 2005 e dalla legge n. 266/2005, nell’art. 12, d.lgs. n. 190 del 2005, nelle norme attuative della l. n. 109 del 1994, nei capitolati relativi ai diversi settori dei pubblici appalti. Si è optato per la soluzione che emerge dalla legislazione più recente, di ricondurre l’arbitrato in materia di pubblici appalti nell’archetipo dell’arbitrato di cui al cod. proc. civ. La disciplina è stata unificata per l’arbitrato in tutti i settori dei pubblici appalti, e tiene conto dell’art. 32, l. n. 109 del 1994, come novellato nel 2005, dalla l. n. 80 del 2005, e dell’art. 12, d.lgs. n. 190 del 2002. La nuova disciplina tiene conto anche delle regole in tema di arbitrato recate dal d.P.R. n. 554 del 1999 e dal d.m. n. 398 del 2000. La disciplina regolamentare in tema di arbitrato è stata rilegificata in quanto:  - attiene a profili “processuali” e di giustizia, che è opportuno regolare con fonte primaria; T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  - dopo l’intervento del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e la novella dell’art. 32, l. n. 109 del 1004, recata dalla l. n. 80 del 2005, si è ristretto l’ambito delle previsioni regolamentari ancora applicabili all’arbitrato. Secondo l’ultima novella del 2005, le norme di procedura di cui al d.m. del 2000, sono valevoli solo per gli arbitrati in cui il terzo arbitro è nominato dalla camera arbitrale. Per gli arbitrati in cui il terzo arbitro è nominato dalle parti, è richiamato l’art. 9, co. 4, del d.m. del 2000, nonché la tariffa ad esso allegata. Il presente codice, da un lato fa salva la tariffa allegata al citato d.m. e l’art. 9, comma 4, del medesimo, riproducendone la disciplina. Dall’altro lato estende anche agli arbitrati in cui il terzo arbitro è nominato dalla camera arbitrale le norme di procedura del c.p.c., facendo salve solo le norme del d.m. del 2000 che presuppongono l’intervento della camera arbitrale. Sicché: 1) per tutti gli arbitrati in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, si applica il c.p.c. in linea tendenziale; 2) per tutti gli arbitrati in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture si applica la regola del deposito del lodo presso la camera arbitrale e le tariffe di cui al d.m. del 2000, secondo quanto già stabilito dalla l. n. 80 del 2005; 3) ai soli arbitrati in cui il terzo arbitro è nominato dalla camera arbitrale, si applicano le disposizioni di cui al d.m. del 2000, riprodotte nel presente codice, che prevedono l’intervento della camera arbitrale; 4) vengono meno le norme di procedura di cui al d.m. del 2000 che non prevedono l’intervento della camera arbitrale, non avendo senso logico, sotto tale profilo, differenziare la procedura per gli arbitrati con nomina del terzo arbitro a cura delle parti e quelli con nomina del terzo arbitro a cura della camera arbitrale. Il comma 1 riproduce l’articolo 32, comma 1, l. n. 109 del 1994 e l’articolo 6, comma 2, l. n. 205 del 2000, tenendo conto della elaborazione giurisprudenziale che ritiene arbitrabili le controversie risarcitorie (Cons. Stato, V, 19 giugno 2003, n. 3655). Il comma 2, riproduce l’art. 32, comma 2, l. n. 109 del 1994. Il comma 3 riproduce l’art. 12, comma, 2, d.lgs. n. 190 del 2002. I commi 4 e 5 riproducono disposizioni contenute nell’art. 150, d.p.r. n. 554 del 1999 e, ferma restando la libertà delle parti nella scelta degli arbitri, introducono una garanzia minima di professionalità e competenza degli arbitri, trattandosi di arbitrati relativi a contratti pubblici. Il comma 6 riproduce il comma 9 dell’art. 151, d.p.r. n. 554 del 1999, con estensione delle norme ai servizi e alle forniture. Il comma 7 riproduce una norma contenuta nell’art. 32, comma 2, l. n. 109 del 1994, prima della novella di cui alla l. n. 80 del 2005, e che per mero refuso non era stata riprodotta con la citata novella n. 80 del 2005, ma data per presupposta. Il comma 8 riproduce una norma già contenuta nel d.m. n. 398 del 2000, volta ad escludere il giuramento nelle controversie sui pubblici appalti, strumento probatorio poco consono alle liti in cui è parte una pubblica amministrazione. Il comma 9 riproduce una norma già contenuta nel d.m. n. 398 del 2000, che àncora la data di pronuncia del lodo al suo deposito presso la camera arbitrale, direttamente correlata all’art. 9, comma 4, di detto d.m., fatto salvo dalla novella di cui alla l. n. 80 del 2005. Il comma 10 riproduce l’art. 9, comma 4, d.m. n. 398 del 2000, fatto salvo dalla novella di cui alla l. n. 80 del 2005; tuttavia non è operato il richiamo all’art. 825 c.p.c., ma vi è un più generico rinvio alla disciplina dell’esecutività del lodo nel c.p.c., atteso che è in corso la delega per la riforma dell’arbitrato previsto nel c.p.c., anche sotto il profilo della regolamentazione dell’esecutività del lodo (art. 1, comma 2, l. n. 80 del 2005) Il comma 11 riproduce l’art. 32, comma 2 bis, l. n. 109 del 1994, introdot to dalla l. n. 80 del 2005. Il comma 12 riproduce con modifiche lessicali l’art. 32, comma 2, l. n. 109 del 1994, nel testo novellato dalla l. n. 80 del 2005. Il comma 13 riproduce una norma contenuta nel d.m. n. 398 del 2000, in tema di criteri di liquidazione dei compensi e spese di consulenza tecnica, adeguata ai nuovi criteri di liquidazione introdotti dal t.u. spese di giustizia n. 115 del 2002. Il comma 14 riproduce una norma già contenuta nel d.m. n. 398 del 2000. Il comma 15 riproduce l’art. 32, comma 2 ter, l. n. 109 del 1994, introdotto dalla l. n. 80 del 2005.

 

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